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D.M. 08/03/2006

1. La procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive, su proposta del CERSE, e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

2. La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito della procedura concorsuale è effettuata dagli esperti individuati ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento delle medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.

3. Gli esperti di cui al comma precedente predispongono su indicazione del CERSE gli elementi per porre in graduatoria le proposte di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo. Il CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.

Art. 6 - Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca

1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10 e degli esperti di cui all'art. 11, verifica lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca, l'ammissibilità, e la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, comunicando l'esito delle verifiche alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi a contribuzione del Fondo trasmettono al CERSE relazioni intermedie sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.

Art. 7 - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Il Ministero delle attività produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilità esistenti e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attività.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di finanziamento con i soggetti titolari dei progetti di ricerca ammessi e eroga il contributo per i progetti stessi in più quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.

3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non può essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie di avanzamento ed in relazione alla effettiva realizzazione del progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito del bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% dell'intero importo, è subordinata alla presentazione di una relazione finale.

4. Le relazioni di cui al comma 3 sono corredate dalla documentazione contabile relativa ai costi per le attività sostenute, insieme ad una dichiarazione attestante che quanto prodotto è conforme alla documentazione contabile originale e si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del progetto di ricerca.

5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni dal ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.

Art. 8 - Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico

1. Il Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE), con sede presso il Ministero delle attività produttive, è composto da cinque membri di alta e riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di attività di ricerca e sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento alle diverse attività del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.

2. I membri del CERSE non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al presente decreto. La verifica dell'incompatibilità è rimessa alla decisione del Ministro delle attività produttive.

3. I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive. L'incarico ha durata triennale. I membri del CERSE cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorchè siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

4. Il decreto di nomina designa il membro cui è attribuita la carica di presidente. Tale carica è revocabile e può essere attribuita per non più di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.

5. Il CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:

a) disposizioni concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, tra le quali le modalità di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni

b) disposizioni concernenti l'indirizzo ed il controllo della ricerca di sistema, le modalità di ammissione dei progetti di ricerca alla contribuzione, le modalità di verifica tecnico-economica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.

6. Le disposizioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE al Ministro delle attività produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.

7. Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attività produttive.

Art. 9 - Funzioni del CERSE

1. Il CERSE esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministero delle attività produttive, e segnatamente:

a) predispone ed aggiorna annualmente il Piano triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti di ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento

b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri per la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attività produttive per l'approvazione

c) organizza l'attività di valutazione sui progetti di ricerca affidandola a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11

d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione

e) trasmette alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi

f) assicura la pubblicità di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari

g) definisce i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11

h) presenta al Ministero delle attività produttive, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il mese di dicembre di ogni anno, un rapporto annuale sullo stato della ricerca, contenente anche il quadro economicofinanziario dei progetti svolti e di quelli in essere

i) promuove eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.

2. Nell'espletamento dei propri compiti, il CERSE è assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10.

Art. 10 -Funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE

1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attività operative e gestionali connesse allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari e alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attività di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:

a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o più schemi di bandi di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;

b) provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o con le altre modalità eventualmente fissate dal Ministero delle attività produttive, dei bandi di gara, assicurandone la massima diffusione anche per il tramite di mezzi telematici;

c) elabora indicatori di idoneità tecnico-scientifica ed economicofinanziaria dei progetti di ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;

d) assiste il CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;

e) cura la diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla contribuzione, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera

b), del decreto 26 gennaio 2000;

f) informa periodicamente il comitato di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico sulle attività realizzate e in corso di realizzazione.

Art. 11 - Esperti

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con mezzi idonei, l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri, di comprovata competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore elettrico e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.

2. Il CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie oggetto dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.

3. L'elenco degli esperti di cui al comma 2 è aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce i compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attività nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.

Art. 12 - Copertura finanziaria

1. Gli oneri per il funzionamento del CERSE, della segreteria operativa e delle attività svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.

2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 è abrogato.

2. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dell'incarico, i provvedimenti di nomina dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio 2003 e successive modifiche, nonchè gli atti già prodotti.

3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2006 Il Ministro: Scajola

 

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